Con l’interpello n. 6 del 2019, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza, del Ministero del Lavoro, ha definito i criteri di priorità nella predisposizione delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Il quesito posto riguarda infatti i casi in cui sussistono rischi di caduta dall’alto con particolare riferimento ai lavori edili. Nel documento di prassi si afferma in premessa che il decreto legislativo n. 81/2008, rubricato “Misure generali di tutela”, prevede “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego e, in caso contrario, adottare idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. E’ comunque obbligatorio predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.