IL PROBLEMA RADON

Il rischio di esposizione al gas radon nei luoghi di lavoro è stato introdotto all’inizio del 2001, ma nel 2020 è stata aggiornata la normativa con il D.lgs. 101/2020 in recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom che, nello specifico, riduce la soglia del livello di azione per i luoghi di lavoro.

IL RISCHIO RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

COS’È IL GAS RADON?

Il gas radon è un gas naturale (Rn) presente in maniera diffusa nel territorio italiano, derivante dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione, e che tende ad accumularsi negli ambienti confinati (ambienti indoor), dove in alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione esposta. È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco.

Le regioni a maggior rischio di emissione sono Lazio e Lombardia e a seguire Campania e, Friuli-Venezia Giulia,

DOVE SI TROVA?

Le maggiori concentrazioni si rilevano nei cunicoli, gallerie, nelle attività estrattive e nelle strutture termali. Importanti tassi di concentrazioni sono evidenziabili nei locali di lavoro interrati e seminterrati e in luoghi come, ad esempio, i magazzini.

Il radon penetra all’interno degli edifici risalendo dal suolo, secondo un meccanismo determinato dalla differenza di pressione tra l’edificio e l’ambiente circostante (dovuta principalmente alle differenze di temperatura tra l’esterno e l’interno del locale). Il problema investe in modo particolare e prevalente i locali a diretto contatto con il suolo, quali sotterranei o seminterrati.

L’unico strumento diagnostico per valutare il grado di rischio di un ambiente è la misurazione della concentrazione del gas radon.

ESPOSIZIONE AL GAS RADON

Come detto, il radon è un gas radioattivo che si forma nel sottosuolo e non è percepibile dai nostri sensi. La sua radioattività si misura in Bequerel (Bq) e la sua concentrazione e definita in Bq/m3.

Generalmente il radon risale fino in superficie disperdendosi una volta in contatto con l’atmosfera. Tuttavia, se nel processo di risalita incontra un edificio, il radon tende a penetrarvi e a permanere, raggiungendo così valori di contrazione significativi.

Lo IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) classifica il radon come agente cancerogeno appartenente al gruppo 1 (categoria riservata alle sostanze che presentano sufficienti evidenze di cancerogenicità nell’uomo), riscontrando che esso rappresenta la prima causa di cancro polmonare per i non fumatori e la seconda per i fumatori. L’Istituto Superiore di Sanità stima che i casi di cancro polmonare riferibili all’esposizione di gas radon si attestino tra i 1500 e 5000 casi anno.

COSA FARE?

La Direttiva 2013/59/Euratom recepita in Italia con il D.lgs. 101/2020, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di controllo del gas radon nei luoghi di lavoro, a partire dall’introduzione del nuovo livello di riferimento fissato a 300 Bq/m3 di radon in aria nei luoghi di lavoro. Il livello di riferimento identifica la concentrazione al di sopra della quale si ritiene inopportuno permettere che si verifichino esposizioni. Pertanto, il valore di concentrazione pari a 300 Bq/m3 determina anche il livello di azione per i luoghi di lavoro, definito come il valore di concentrazione di attività di radon in aria o dose efficace, il cui superamento richiede l’adozione di misure di rimedio che lo riducano a valori inferiori a quello fissato.

L’art.17 del suddetto Decreto indica che le disposizioni in esso riportate devono essere previste per:

  • luoghi di lavoro sotterranei
  • luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati al piano terra
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon
  • stabilimenti termali

nei luoghi di lavoro sopra individuati è necessaria la misurazione dei livelli di concentrazione del gas radon e, se superato il livello d’azione fissato, è necessaria l’adozione di misure correttive volte a ridurre il rischio.

CAMPIONAMENTI E MISURAZIONI LUOGHI DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a determinare le concentrazioni, come media annua di radon in aria.

  1. In caso di concentrazione < 300 Bq/m3

Se la concentrazione misurata non supera il livello di riferimento, il datore di lavoro elabora e conserva per un periodo di otto anniun documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del D.lgs.81/08. Le misurazioni saranno quindi da ripetersi dopo 8 anni, salvo interventi che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico

  • In caso di concentrazione > 300 Bq/m3

Se la concentrazione misurata supera il livello di riferimento, il datore di lavoro è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ottenibile avvalendosi dell’esperto in interventi di risanamento radon; le misure correttive saranno da applicare entro due anni e dovrà esserne verificata l’efficacia attraverso una nuova misurazione. Le misurazioni dovranno poi essere ripetute ogni 4 anni.

  • Concentrazione > 300 Bq/m3 a seguito di misure correttive

Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione resti superiore al livello di riferimento, il datore di lavoro effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione.

Il limite per la dose efficace annua fissato dalla normativa è indicato in 6 mSv, dove la dose efficace annua è espressa in termini di Sv (Sievert)/anno, o sottomultipli.

Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai 6 mSv, il datore di lavoro tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua al di sotto del livello di riferimento.

Il datore di lavoro conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai 6 mSv, il datore di lavoro adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’articolo 109, commi 2, 3, 4,6, lettera f) , degli articoli 112, 113, 114 e 115, comma 1, dell’articolo 130, commi 2 e 3. e degli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139.

ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

Sono classificati lavoratori esposti quelliche, in ragione della loro attività per conto del datore di lavoro, superano in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

  • 1 mSv di dose efficace
  • 15 mSv di dose equivalente per cristallino
  • 150 mSv di dose equivalente per la pelle calcolato su 1 cm2 qualsiasi di pelle
  • 50 mSv di dose equivalente per le estremità

In caso di superamento dei livelli sopra riportati, i lavoratori esposti possono classificarsi in 2 categoria:

  1. Categoria A

I lavoratori esposti che sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

  • 6 mSv di dose efficace;
  • 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie
  • Categoria B

I lavoratori esposti non rientranti nella categoria A

Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione, sussiste per i lavoratori il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori precedenti, è classificata Zona Controllata.

Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all’articolo 146, c.7, cioè:

  • 1 mSv di dose efficace per anno solare;

fermo restando il rispetto del limite di dose efficace, sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

  • 15 mSv per il cristallino;
  • 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione, sussiste per i lavoratori il rischio di superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose dell’art.146 c.7, è classificata Zona Sorvegliata.

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.